Anche l’INPS è intervenuta con una sua Circolare la n° 52/2020 fornendo le istruzioni operative che riguardano le misure previste dal Decreto legge “Cura Italia” relativi alla sospensione degli adempimenti di natura contributiva.
L’art. 61 comma 5 del “Cura Italia”, in particolare, prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo dal 2 marzo e fino al 31 maggio 2020.
Il successivo art. 62 comma 2 prevede, invece, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Su entrambi i punti l’INPS ha precisato che la sospensione opera per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alle attività economiche indicate nella tabella n. 1 allegata in calce alla circolare INPS in questione, fatta salva l’ulteriore condizione prevista per l’applicazione dell’art. 62 comma 2, in relazione al limite quantitativo dei ricavi o compensi percepiti nell’anno 2019 nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi per i soggetti indicati in precedenza dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. Sarà comunque possibile rateizzare, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per espressa previsione di legge, di contro, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Infine, l’articolo 68, comma 1, del D.L. Cura Italia sospende di diritto i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito, con valore di titolo esecutivo, emessi dall’INPS per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto Previdenziale.
Per ulteriori dettagli, la circolare può essere consultata a questo LINK
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